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Rubrica Legale

         11 del DPR 120 del 2017 per la definizione dei valori di fondo naturale.

         Sotto tale profilo, nella relazione illustrativa, viene chiarito che tale previsione è finalizzata a rendere immediata-
         mente fruibili per nuovi investimenti aree non

         contaminate ma caratterizzate dalla presenza naturale di determinati elementi (quali ad es. l'arsenico).
         Per quanto riguarda la gestione delle acque sotterranee emunte (art. 243) le modifiche riguardano:
         - la previsione che il relativo trattamento debba effettuarsi anche in caso di utilizzazione di queste acque nei cicli
         produttivi in esercizio nel sito;

         - il dimezzamento dei termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle
         acque emunte al fine di garantire la celerità degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione.

         Il decreto 77/2021 apporta importanti modifiche anche in materia di obblighi per i soggetti non responsabili della
         potenziale contaminazione, al fine di incentivare le procedure di caratterizzazione da parte di questi soggetti.

         Nello specifico viene previsto che il procedimento di bonifica, avviato su istanza dei suddetti soggetti, è interrotto
         qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel
         termine perentorio di sei mesi dall’approvazione o comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 4, D.Lgs. 152
         del 2006.
         In tal caso, il procedimento per l’identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termi-
         ne perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall’Agenzia regio-
         nale per la protezione dell'ambiente competente.

         Con le modifiche apportate si vuole dare maggiore certezza nelle tempistiche per l'individuazione del soggetto re-
         sponsabile della contaminazione da parte della Provincia e al tempo stesso fornire al soggetto, non responsabile
         della contaminazione (cha ha avviato volontariamente le procedure di bonifica), lo

         strumento per agire in via di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.
         Interessante è la novità introdotta all’articolo 248 del D.Lgs. 152 del 2006 che

         interviene in maniera diretta sull’inerzia della Provincia nel rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. L’artico-
         lo 248 prevede ora che qualora la

         Provincia non provveda a rilasciare detta certificazione entro trenta giorni dal
         ricevimento della relazione tecnica predisposta dall’ARPA territorialmente competente, provvede, nei successivi
         sessanta giorni, la Regione, previa diffida
         ad adempiere nel termine di trenta giorni.

         Viene in latri termini fissato un termine massimo entro il quale la Regione deve
         esprimersi in luogo della Provincia.

         Con le modifiche all’articolo 252 del D.Lgs. 152 del 2006, relativo ai siti di interesse nazionale si è intervenuti sui
         valori d’intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che saranno individuati con decreto di na-
         tura
         non regolamentare del MiTE su proposta dell’ISPRA.

         Inoltre è stata introdotta la possibilità, a condizione che siano rispettate specifiche norme tecniche da adottare con
         regolamento ministeriale, di dare

         esecuzione al piano di caratterizzazione decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al MiTE.
         Di rilievo la novità di cui al comma 9-quater, che introduce l’adozione con decreto del MiTE di modelli delle istanze
         per l'avvio dei procedimenti di cui all’articolo 242 e, soprattutto, i contenuti minimi della documentazione tecnica
         da allegare.

         Si segnala, infine, che è stato abrogato il comma 4 quater - inserito dal D.L. n. 76 del 2020 - che disciplinava la certi-
         ficazione di avvenuta bonifica dei siti di

         interesse nazionale a stralcio, per coerenza con quanto adesso previsto dal nuovo comma 7 bis all’art. 242.



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