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PANGEA Numero 7 Anno 2021

         metropolitane, i comuni,

         - le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
         - le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti
         in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano.

         Nel corso dell’iter di conversione in legge è stato, peraltro, previsto che la risposta alle istanze deve essere fornita
         entro 90 giorni dalla data della loro presentazione. Ciò al fine di assicurare la conclusione del procedimento di chia-
         rimento entro un termine definito.

         Viene inoltre specificato che le risposte del MiTE costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di
         competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, preservando in tal modo una maggiore omoge-
         neità nell’applicazione delle norme a livello territoriale.


         9. Cessazione della qualifica di rifiuto

         L’art. 34 del d.l. 77/2021 ha modificato l’art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006, al fine di razionalizzare e semplificare l'i-
         ter procedurale delle autorizzazioni cd. “caso per caso”.

         Come è noto, infatti, qualora i criteri e le condizioni, affinchè un rifiuto cessi di essere tale, non siano stati definiti,
         nè a livello europeo, né in ambito nazionale, questi stessi criteri possono essere oggetto di singole autorizzazioni
         rilasciate, appunto “caso per caso”.
         L’art. 184 ter, oggetto peraltro negli anni di numerose modifiche normative, stabiliva un complesso iter di verifiche
         successive al rilascio di queste autorizzazioni.

         In particolare, era previsto un articolato sistema di controlli che l’ISPRA e il Ministero della Transizione Ecologica
         dovevano svolgere, a campione, e successivamente al rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni o Provincie
         delegate. Tali forme di controllo, peraltro, si andavano ad aggiungere a quelle previste in via ordinaria e finalizzate
         alla vigilanza sulla corretta applicazione delle specifiche prescrizioni dettate e in generale della normativa di riferi-
         mento.

         Con le modifiche introdotte dal dl 77 del 2021 e confermate con la legge di conversione, si è cercato di snellire la
         fase dei controlli, assicurando comunque il coinvolgimento dell’ISPRA.

         È stata così eliminata la fase di verifica dell’autorizzazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica e, con-
         testualmente, è stato introdotto un parere preventivo obbligatorio da parte di ISPRA/Arpa territorialmente compe-
         tente.
         Il nuovo impianto appare senza dubbio migliorato rispetto a quanto previsto in precedenza, anche se desta qualche
         perplessità la scelta di mantenere comunque in capo all’ISPRA un potere di controllo “a campione”, successivo al
         rilascio dell’autorizzazione. Quest’ultima, infatti, viene rilasciata sulla base di un parere obbligatorio e vincolante
         dell’ISPRA, che pertanto sembra essere chiamata a verificare la correttezza del suo stesso operato.

         10. Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare

         L’art. 35 del d.l. 77/2021 modifica numerose disposizioni del Codice dell’ambiente (D.Lgs.152/2006) in materia di
         gestione dei rifiuti, al fine promuovere l’economia circolare.
         Con riferimento agli “impianti mobili” le modifiche introdotte sono finalizzate a favorire il recupero dei rifiuti, attra-
         verso la semplificazione.
         Viene in particolare prevista la riduzione del termine per la comunicazione di avvio della singola campagna di attivi-
         tà, la quale deve ora intervenire almeno venti giorni prima dell’installazione dell’impianto, a fronte dei sessanta
         giorni previsti in precedenza.

         Inoltre, con la modifica apportata all’allegato IV alla Parte II del Codice dell’ambiente, è stata prevista anche l’esclu-
         sione per questa tipologia di impianti dalla verifica di assoggettabilità a VIA, in funzione della tipologia dei materiali
         trattati e della durata delle campagne.

         In particolare, non è più necessario svolgere la verifica di assoggettabilità a VIA per:



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