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PANGEA Numero 4 Anno 2020
Art. 50: Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana
La disposizione apporta modifiche al comma 43 dell'ai1icolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio 2020).
Chiarisce il ministero proponente i termini di presentazione della domanda e di assegnazione delle risorse destinate
dalla legge di bilancio per il 2020 ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenome-
ni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto
sociale ed ambientale.
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Art. 51: Piccole opere e interventi contro l’inquinamento
La disposizione al comma 1 introduce modifiche all'articolo 30 - in materia di assegnazione di contributi ai comuni
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - del decreto legge 30 aprile 2019 n.
34 (“decreto crescita”) convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 a decorrere dall'anno 2021.
In particolare, il Legislatore, al comma 1, lettera a), sostituendo il comma 14-bis dell'articolo 30 del richiamato de-
creto legge n. 34 del 2019, mira a stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investi-
menti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle
barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e svi-
luppo territoriale sostenibile. A tal fine, autorizza, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un
programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 145 del
2018 (Contributi piccoli investimenti dei comuni).
E' previsto, quindi, che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, ven-
ga assegnato un contributo di pari importo (nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2030, 132 milioni d i euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2034) a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che, però, è tenuto ad iniziare l'esecu-
zione dei lavori entro il 15 maggio d i ciascun anno.
Il mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, infatti, è causa
di revoca, in tutto o in parte, del contributo entro il 15 giugno di ciascun anno, sempre con decreto del Ministro
dell'interno che provvede anche ad assegnare le predette somme recuperate ai comuni secondo priorità e tempisti-
che specificate nel comma novellato. Da ultimo, la norma prevede l'applicazione dei commi 110, 112, 113 e 114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
La lettera b) del comma 1, invece, sostituisce il comma 14-ter del medesimo articolo 30 del decreto legge n. 34 del
2019, prevedendo l'istituzione, sempre a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'am-
biente e della tutela del territorio e del mare, di un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021 , 43 mi-
lioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni
di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalità di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.
La lettera c), invece, sostituisce il comma 14-quater del richiamato articolo 30 indicando la copertura degli oneri
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