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ECONOMIA CIRCOLARE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI COME MATERIA PRIMA SECONDA
a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica;
a società a capitale misto pubblico e privato, ove il socio privato venga scelto attraverso l’e-
spletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri ser-
vizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti
pubblici che la controllano (affidamento in house providing).
2.8 La raccolta differenziata
Con il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (art. 205) è stato imposto alle Amministrazioni locali di ridurre la
quantità dei rifiuti mediante il reimpiego e il riciclaggio, che garantiscono incentivi alle aziende che utiliz-
zano prodotti realizzati con materiali di scarto.
Ai Comuni, pertanto, sono attribuiti una serie di obblighi nella regolamentazione della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti e l’inadempimento da parte di un Comune del vincolo normativo sul raggiungimento
delle previste quote di raccolta differenziata costituisce un danno pubblico, dettato dai maggiori costi so-
stenuti a titolo di tariffa smaltimento rifiuti per il conferimento presso i C.D.R. di materiale che avrebbe
potuto essere destinato proficuamente alla raccolta differenziata e che, invece, ha determinato un onere
aggiuntivo da pagare.
2.9 L’attività di discarica e autorizzazioni
L’attività di discarica è regolamentata dagli artt. 208 – 213 (Autorizzazioni e iscrizioni).
La realizzazione di discariche nel territorio comporta non solo la necessità di realizzare progetti assi-
stiti da una serie di misure di cautela, volte a scongiurare pericoli di inquinamento, ma richiede anche
un’attenta attività di pianificazione del territorio e di programmazione degli interventi, in modo tale da
poter ubicare le discariche da realizzarsi come ultima opzione del sistema del trattamento dei rifiuti, in
sicurezza e in luoghi confacenti.
In base all’art. 208 d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. i soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare un’apposita domanda alla regione competente,
allegando un progetto definitivo e la documentazione tecnica relativa alla realizzazione dell’impianto coe-
rente con le disposizioni in materia urbanistica, ambientale, della salute, sicurezza sul lavoro e igiene pub-
blica. Ai sensi dell’art. 208, comma 3, la regione indice poi una conferenza di servizi, al fine di acquisire
tutti i documenti, informazioni e chiarimenti dai soggetti coinvolti.
A seguito delle risultanze della conferenza, la regione autorizza o meno l’impianto. L’approvazione,
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utili-
tà, urgenza ed indifferibilità.
L’art. 213 t.u. citato disciplina l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) che è quel peculiare prov-
vedimento, che, nell’ottica del perseguimento di un elevato livello di tutela ambientale, permette l’im-
pianto e l’esercizio di una installazione di trattamento dei rifiuti, con prescrizioni idonee a prevenire, evi-
tare o contenere al massimo emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo, secondo le migliori tec-
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