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PANGEA Numero 8 Anno 2022


                                    EDITORIALE

                                Domenico Antonio De Luca

          La tutela dell’ambiente entra  nella Costituzione Italiana

         La tutela dell’ambiente  fa già parte di parecchie Costituzioni dei Paesi dell’Unione europea, in particolare si trovano

         riferimenti diretti in quelle di Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Litua-
           nia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
         Adesso è stata approvata definitivamente la proposta di legge che inserisce la tutela dell’ambiente, della biodiversità

         e degli ecosistemi anche fra i principi fondamentali della Carta Costituzionale italiana. La tutela dell’ambiente entra
         così nella Costituzione Italiana.

         In particolare la  Legge Costituzionale modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione. Nell’articolo 9 si specifica che  la
         Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio sto-

         rico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future gene-
         razioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Nell’articolo 41 viene specificato che le
         attività economiche devono essere attente anche alla salute e all’ambiente e che le istituzioni possono orientare l’ini-
         ziativa economica pubblica e privata non solo ai fini sociali, ma anche a quelli ambientali.

         I nuovi articoli imporranno che  qualsiasi legge sia valutata alla luce di questi principi. Vuol dire che se esiste una legge
         contraria alla tutela dell’ambiente o alla biodiversità potrà essere portata davanti alla Corte costituzionale per farla
         dichiarare incostituzionale. Si tratta di una decisione storica.
         C’è inoltre un cambio di prospettiva sulle politiche. Per esempio, in quelle industriali e di impresa, la tutela dell’am-
         biente dovrà necessariamente essere presa in considerazione, altrimenti potrebbe trattarsi di una politica incostitu-
         zionale. Questo, ovviamente, non significa che l’ambiente va tutelato sempre e ad ogni costo, perché ci sono anche
         altri principi fondamentali che devono essere tutelati. Significa,  però,  che bisogna trovare una giusta misura e che
         nelle scelte l’ambiente non può essere lasciato fuori. L’esempio potrebbe essere quello della gestione di un comples-
         so industriale che per sua natura ha un impatto sull’ambiente. Fino ad oggi abbiamo tutelato il lavoro, la salute, il pae-
         saggio e adesso si aggiunge anche l’ambiente. C’era già una giurisprudenza che lo tutelava di fatto, in accordo al di-
         ritto vivente che si modifica con la sensibilità della società? Sì, ma ora questo principio si è ulteriormente rafforzato. Il
         che significa, guardandolo da un altro punto di vista, che la Costituzione non solo dà la direzione in cui vanno svilup-
         pate le norme, ma propone anche una indicazione per le scelte a più ampio raggio dello Stato. La modifica dell’artico-
         lo 41 secondo il quale “l’iniziativa economica privata è libera”, infatti, da ora in avanti dovrà tenere in considerazione
         il fatto che non si può danneggiare l’ambiente e si prevedono controlli “opportuni perché l’attività economica pubbli-
         ca e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”, a cui ora sono stati aggiunti i “fini ambientali”.
         Una modifica importante è inoltre sicuramente quella dell’articolo 9. Il vecchio articolo recitava: “La Repubblica pro-
         muove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
         della Nazione”. Con le nuove aggiunte d’ora in poi l’Italia si impegna a tutelare “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosi-
         stemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli ani-
         mali”.
         Appare degno di nota l’ingresso nella Costituzione delle future generazioni o, meglio, del loro interesse: vedremo co-
         me esso si potrà tutelare nel concreto. In Germania il Tribunale costituzionale, ad esempio, esprimendosi sulle norme
         sul clima ha contestato al legislatore di non aver considerato le conseguenze sulle generazioni a venire della mancata
         previsione di limiti alle emissioni dopo il 2030.

         Quindi il riferimento all’interesse delle future generazioni sarà prezioso anche per l’azione legale climatica contro lo
         Stato  ovvero per l’insufficiente impegno nella promozione di adeguate politiche di riduzione delle emissioni clima-
         alteranti.  Nella riforma  c’è  perciò un avanzamento importante che adesso deve però essere tradotto in politiche
         sostanziali.  In ogni caso, il nuovo testo fornisce un riferimento giuridico di massimo livello per tutte le istanze di pro-
         tezione degli equilibri ambientali e dei diritti umani legati all’ambiente.

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