ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE

STATUTO


(Testo in vigore a seguito del Referendum concluso il 5 giugno 1998)

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Art. 1

- È costituita, con fine culturali, senza fini di lucro, e sede presso il Dipartimento di Georisorse e Territorio del Politecnico di Torino, l’Associazione Mineraria Subalpina che, a seguito del Referendum concluso il 31 gennaio 1995, ha cambiato denominazione in Associazione Georisorse e Ambiente (GEAM).

- Scopo dell’Associazione è di realizzare collegamenti tra Persone ed Enti, italiani  e stranieri, che svolgono la loro attività nell’ambito delle risorse minerarie, delle altre georisorse e dell’ambiente ed in campi affini o si occupano delle scienze ad essi attinenti, a tal fine favorendo - ed eventualmente promuovendo  - lo svolgimento di studi e ricerche. In tale ambito, L’Associazione può anche stipulare specifici accordi di collaborazione con altre Associazioni culturali.


Art. 2
- Nel quadro della sua attività l’Associazione organizza, direttamente o indirettamente, riunioni culturali, in cui possono essere anche invitati relatori esterni, ed è editore  di un periodico tecnico-scientifico che riporta gli Atti dell’Associazione, inviato gratuitamente ai Soci. Le norme relative al periodico sono indicate nel
Regolamento di attuazione del presente Statuto.  

Art. 3
- Possono essere costituite su iniziativa di gruppi di Soci, Sezioni dell’Associazione  aventi per scopo la trattazione di particolari problemi e svolgenti attività autonoma  nell’ambito dello Statuto.

- Ogni Sezione dovrà essere organizzata secondo un proprio Regolamento, concordato con il Consiglio Direttivo dell’Associazione ed approvato dall’Assemblea.


Art. 4 
Gli appartenenti all’Associazione si dividono in Soci Onorari, Sostenitori, Ordinari-collettivi, Ordinari-individuali  e Juniores.   

- Soci Onorari sono Personalità di chiara fama  distintesi nel campo delle Georisorse e dell’Ambiente o delle Scienze ad essi afferenti, alle quali l’Associazione Georisorse e Ambiente intende attribuire un particolare riconoscimento.

- Soci Sostenitori sono Persone od Enti che si impegnano a versare  i contributi della speciale categoria; essi sono iscritti in apposito albo. L’iscrizione come Soci Sostenitori è obbligatoria per gli Enti pubblici o di diritto pubblico e per le Aziende industriali e commerciali.

- Soci Ordinari-collettivi sono Istituti d’istruzione, Uffici tecnici statali e regionali, Biblioteche, Associazioni culturali, Gruppi interni aziendali ed Organismi similari a carattere culturale collettivo.

- Soci Ordinari-individuali sono Persone fisiche non rientranti nella successiva categoria.

- Soci Juniores sono Persone fisiche che non hanno ancora compiuto i 25 anni di età; ovvero, indipendentemente dal superamento dei 25 anni, gli studenti iscritti da almeno due anni ad un corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente  e il Territorio, in Ingegneria Civile od in Scienze Geologiche, nonché gli iscritti ad un Dottorato di ricerca, ad un Diploma Universitario, ad una Scuola di specializzazione o diretta a fini speciali nell’ambito delle Scienze della Terra, dell’Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio e dell’Ingegneria Civile. Con la fine dell’anno solare in cui i predetti hanno compiuto i  25 anni di età o – se di età maggiore - abbandonata la posizione di studente, essi  cessano d’ufficio dall’appartenere alla categoria dei Soci Juniores.

Art. 5
- I Soci Onorari sono nominati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

- I Soci delle altre categorie sono nominati a seguito d’ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Delle nomine è data notizia all’Assemblea.

Art. 6
- Per essere ammesso come Socio è necessario, di norma, rivolgere domanda scritta, corredata dalla firma di presentazione di un Socio Ordinario o Sostenitore. Il Presidente provvede d’ufficio alla presentazione dei Soci Juniores, che dovranno documentare la loro posizione, in conformità di quanto previsto dall’art. 4.

- La qualità di Socio si acquisisce a tutti gli effetti con l’accettazione della domanda da  parte del   Consiglio Direttivo e con il pagamento della quota annuale. Il Socio esercita i diritti previsti dallo Statuto solo se in regola con il pagamento della quota  annuale nei termini fissati dal   Regolamento.

- Il Consiglio Direttivo ha in ogni caso facoltà di decisione qualora non ricorrano le condizioni specifiche richieste. In particolare può inoltre – di sua iniziativa – concedere l’iscrizione gratuita come Soci Ordinari a Persone od organismi che notoriamente la gradiscano.

Art. 7
- L’Ammissione all’Associazione impegna il Socio per tre anni; dal quarto anno il Socio resta impegnato di anno in anno.

- La qualifica di Socio si può perdere:

a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto alla sede dell’Associazione, a partire dal quarto anno d’iscrizione;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità biennale nel pagamento dei contributi associativi o qualora ricorrano motivi che rendano incompatibile la partecipazione dell’iscritto all’Associazione: nel primo caso l’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, nel secondo caso è proposta  dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea.

- La cessazione della qualità di associato non comporta alcun diritto  sul patrimonio  dell’Associazione.

- La quota, così come il contributo associativo, non è trasmissibile e non è soggetta a  rivalutazione.

Art. 8
- Le risorse economiche dell’associazione possono essere costituite da:

• beni, immobili e mobili;

• contributi;

• donazioni e lasciti;

• rimborsi;

• attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

• ogni altro tipo di entrate.

- I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

- È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9
- L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

- Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo:

• il bilancio preventivo dovrà contenere, suddivise in singole  voci, le previsioni  delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale; 

• il bilancio consuntivo sarà formato dallo stato patrimoniale e dal conto  economico.

- I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea dei Soci ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la data dell’Assemblea  per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 10
- Organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Comitato Esecutivo;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11
- L’Assemblea è costituita dai Soci Onorari, Sostenitori, Ordinari e Juniores; ogni Socio ha diritto ad un solo voto, anche se è Socio Sostenitore o collettivo. In quest’ultimo caso il voto spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato.

- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e ne stabilisce le direttive generali. Suoi compiti specifici sono la discussione e l’approvazione del Bilancio consuntivo e di quello preventivo, nonché le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, la eventuale designazione del Presidente Onorario e la deliberazione sulle modifiche dello Statuto,  sullo scioglimento dell’Associazione e sulle relative modalità.

- La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente, con lettera da inviarsi almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione. La prima di tali riunioni deve tenersi entro il 30 aprile ed in essa vengono presentati per l’approvazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo  per quello in corso.  L’Assemblea può essere, inoltre, convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario o su richiesta di almeno il 10% dei Soci aventi diritto al voto.

- L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei  Soci aventi diritto al voto. Essa è valida in seconda convocazione se sono presenti non meno del 5% dei Soci aventi diritto al voto ed a condizione che sia trascorsa almeno un’ora da quella fissata per la prima convocazione, purché nel relativo avviso si sia fatta menzione  di quanto disposto nel presente comma.

- Ogni Socio  può rappresentare per delega non più di due altri Soci. Le decisioni dell’Assemblea sono prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti. 

- Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea che riguardano le variazioni dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto.

- L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età.

- Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e riportato sul libro "Verbali delle Assemblee".

Art. 12
- Il Consiglio Direttivo è composto da Soci Sostenitori od Ordinari eletti dall’Assemblea, da membri di diritto  e da membri cooptati. Il numero dei componenti eletti è previsto dal Regolamento ma, in ogni caso, esso dovrà essere compreso tra un minimo di 9  e un massimo di 18. I membri di diritto sono: un rappresentante designato dal Dipartimento di Georisorse e Territorio del Politecnico di Torino, sede dell’Associazione, i Presidenti delle Sezioni costituite ai sensi del  precedente art. 3 e, per la durata in carica del successivo Consiglio, la persona che ha  esercitato le funzioni presidenziali nel decorso triennio. Possono essere cooptati dal Consiglio Direttivo, con pari diritti e doveri degli altri membri, altri Soci Sostenitori od  Ordinari, sino ad un massimo di 1/3 dei membri eletti, al fine di conseguire in  seno al Consiglio stesso rappresentanze più ampie del mondo industriale ed imprenditoriale.

- Spetta al Consiglio Direttivo:

a) di eleggere tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione, due Vice-Presidenti, il Tesoriere, ed il Segretario Generale;

b) di esercitare, sulla base delle linee direttive stabilite dall’Assemblea, il governo dell’Associazione nell’esplicazione delle attività;

c) di predisporre il bilancio preventivo annuale dell’Associazione;

d) di predisporre, all’inizio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’anno precedente;

e) di deliberare su tutti gli argomenti che saranno sottoposti alle sue decisioni dal Presidente e che non siano di competenza dell’Assemblea;

f) di nominare Commissioni costituite anche da Soci non facenti parte del Consiglio  per determinate  attività consultive;

g) di deliberare l’assunzione o il licenziamento dei dipendenti dell’Associazione.

- I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un mandato, la cui durata è fissata dal Regolamento. Quelli eletti sono immediatamente rieleggibili per non più di altre due volte; ogni volta possono tuttavia al massimo essere rieletti soltanto i 2/3 dei  membri in carica. Quelli  cooptati possono far parte del Consiglio Direttivo per un massimo di tre mandati. Il periodo trascorso da un membro del Consiglio Direttivo come Presidente o Segretario Generale non viene computato ai fini della rieleggibilità.

- Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono fatte dal Presidente ogni volta che questi lo ritiene necessario ed almeno prima di ogni riunione dell’Assemblea; il Consiglio Direttivo può anche essere convocato su richiesta di almeno tre membri. La convocazione deve essere fatta con lettera da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di giorni due a mezzo  telefono o telefax.

- Il Consiglio neo-eletto è, per la prima riunione, convocato e presieduto dal  Presidente scaduto o – in caso d’impossibilità – dal più anziano dei Consiglieri.

- I Consiglieri  non possono delegare le proprie funzioni.

- Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei membri eletti e le decisioni sono prese  con la maggioranza assoluta dei componenti presenti.

- In caso di dimissioni o di decadenza di singoli Consiglieri non si procede alla loro sostituzione. Il Consiglio Direttivo decade peraltro quando si riduca a meno di 2/3 il  numero dei Consiglieri eletti dall’Assemblea; in tale circostanza rimane in carica il  solo Presidente per l’ordinaria amministrazione fino alla convocazione, entro il termine di 45 giorni, di una Assemblea straordinaria per le nuove elezioni. In tal caso la durata in carica del nuovo Consiglio eletto sarà tale da non variare la data delle scadenze del mandato del Consiglio medesimo.

Art. 13
- Il Presidente può restare in carica per non più di due mandati consecutivi. Il Presidente ha tutte le funzioni di rappresentanza dell’Associazione, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, ed il diritto di firma, che in caso di necessità può delegare ai Vice-Presidenti o al Segretario Generale, o anche – limitatamente agli atti contabili della normale amministrazione – al Tesoriere. Come compito particolare, egli presenta  all’Assemblea una relazione sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo dell’Associazione.

- Il Presidente presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e le riunioni  culturali dell’Associazione: per queste funzioni può essere sostituito, in caso di assenza e senza necessità di delega, da uno dei Vice-Presidenti o, in assenza di questi, dal Consigliere più anziano presente.

- Al Presidente, o al Segretario Generale, se delegato dal Presidente, sono demandati inoltre i compiti esecutivi ed il disbrigo della normale amministrazione.

- Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale da trascrivere sul libro "Verbali del Consiglio Direttivo".

Art. 14
- Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, Vice Presidenti, Segretario Generale, Tesoriere e Presidenti delle Sezioni.

- Il Comitato Esecutivo: 

a) realizza i deliberata del Consiglio Direttivo;

b) delibera sull’ammissione, dimissioni o passaggi di categoria di Soci, sottoponendo le proprie deliberazioni alla ratifica del Consiglio nella sua prima convocazione;

c) secondo le direttive del Consiglio attua l’attività culturale dell’Associazione;

- La convocazione del Comitato Esecutivo è fatta dal Presidente con lettera da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno della riunione.  In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche con minore preavviso a mezzo telefax  o telefono.

- Il Comitato delibera a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

- Per la validità delle riunioni del Comitato è necessario l’intervento della  maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15

- Al Segretario Generale è affidato il funzionamento degli Uffici dell’Associazione; egli dovrà, nell’ambito delle direttive del Presidente, svolgere tutte le funzioni utili al raggiungimento dei fini dell’Associazione. 

Art. 16
-   Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea tra i Soci Sostenitori ed i Soci Ordinari.

- Esso ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione ed ogni anno presenta all’Assemblea una propria relazione sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo preparati dal  Consiglio Direttivo. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio  Direttivo ed i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni.

- Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di 3 membri e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.  

Art. 17
-  Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti hanno luogo in occasione di apposita Assemblea straordinaria a  mezzo di schede consegnate personalmente o fatte pervenire per posta, secondo i modi previsti dal  Regolamento.

Art. 18 
- Tutti i Soci, tranne gli Onorari e quegli eventuali Soci Ordinari (individuali o collettivi) cui il Consiglio abbia concesso l’iscrizione gratuita, sono tenuti al pagamento di una quota annuale di associazione, il cui ammontare è stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento. Nel caso di costituzione di Sezioni possono essere applicate quote particolari d’iscrizione, ed in caso di Associazioni collegate possono essere congiuntamente stabilite quote ridotte. 

- L’Associazione può accettare elargizioni da parte di chiunque, alla sola condizione che non ne derivino vincoli per attività che siano in contrasto con lo Statuto.

Art. 19 
- Le modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione vengono proposti dal Consiglio Direttivo e devono essere deliberati dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto. 

- Nel caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe e per fini di pubblica utilità,  sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge n° 662 del 23/12/96.

Art. 20 
- Le modalità di attuazione delle norme statutarie sono precisate dal
Regolamento, proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea. Eventuali modifiche del Regolamento sono attuate con la stessa procedura.