ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE

REGOLAMENTO

(Testo modificato, approvato dall’Assemblea del 29 giugno 1998)
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1. Regolamento
1.1. - Il presente Regolamento è predisposto a norma dell'art. 20 dello Statuto dell'Associazione Georisorse e Ambiente per l'applicazione delle norme statutarie.

2. Rivista
2.1. - La Rivista "GEAM" - "Geoingegneria Ambientale e Mineraria / Geoengineering Environment and Mining" è il periodico tecnico-scientifico dell'Associazione previsto dall'art. 2 dello Statuto, che pubblica in particolare, a norma di questo, gli Atti ufficiali dell'Associazione e i lavori derivanti dalle riunioni culturali da essa organizzata. Alla rivista GEAM possono collaborare sia Soci che non Soci dell'Associazione.
2.2. - La Rivista ospita lavori originali, di contenuto tecnico o anche tecnico-applicativo, relativi a studi e ricerche afferenti ai campi di interesse dell'Associazione. In merito al contenuto scientifico e culturale, la loro pubblicazione è subordinata al parere del Comitato Scientifico di cui al comma 2.5.
2.3. - La Rivista può ospitare altresì articoli di carattere informativo su argomenti tecnico-scientifici che ricadano nei diversi campi di interesse dell'Associazione. L'accettazione dei testi è di competenza del Direttore della rivista.
2.4. - Gli Atti dell'Associazione danno pubblicità all'attività degli Organi dell'Associazione e delle sue Sezioni: in essi sono riportati i verbali delle Assemblee e le relazioni dei Revisori dei Conti, nonché le informazioni relative alle variazioni nella consistenza sociale.
Nella medesima rubrica è pure riportato il resoconto delle riunioni e manifestazioni che rappresentano attività ufficiali del Sodalizio: è in facoltà del Direttore della rivista riferire inoltre in modo sintetico su altre eventuali attività dell'Associazione.
2.5. - Il Comitato Scientifico è nominato ogni triennio ed è formato dal Presidente dell'Associazione e da non meno di 6 Studiosi, di cui uno designato dal Consiglio del Dipartimento di Georisorse e Territorio del Politecnico di Torino e gli altri nominati dal Consiglio Direttivo, in modo da ricoprire l'intero settore degli interessi culturali dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico scelti dal Consiglio Direttivo non possono essere chiamati a tale incombenza per più di due volte consecutive. Ogni testo presentato per la pubblicazione viene sottoposto al giudizio di due membri del Comitato Scientifico i cui campi di competenza siano attinenti ai temi del lavoro; detti membri dovranno esprimere per scritto il loro parere in merito all'accettazione del lavoro, con eventuali suggerimenti migliorativi in  caso di parere positivo; potranno inoltre mettersi in contatto tra loro e con l'autore per eventuali chiarimenti e precisazioni.
2.6 . - La collaborazione alla rivista è regolata, per gli aspetti tecnici, da apposite norme approvate dal Consiglio Direttivo. Dette norme sono riportate nelle pagine interne di ciascun fascicolo della rivista.
2.7. - Il Direttore della rivista è nominato dal Consiglio Direttivo e decade con questo; la nomina può essere confermata senza limiti di tempo. Il Direttore ha completa libertà di azione nell'ambito delle norme esposte nei punti precedenti, ma è tenuto a sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo gli impegni finanziari per la pubblicazione a carico dell'Associazione. Per la gestione della rivista il Direttore è coadiuvato da un Comitato di Redazione.
2.8. - Il Comitato di Redazione è nominato ogni triennio dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore della rivista.
2.9. -  Il funzionamento della redazione è curato dal funzionario responsabile della Segreteria di Redazione specificamente nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore.

3. Altre pubblicazioni dell'Associazione
3.1. - La rivista GEAM può essere corredata da altre pubblicazioni culturali ed informative, anche non periodiche, tra cui:
a) "Quaderni" su argomenti monografici;
b) "Atti di convegni" organizzati dall'Associazione;
c) altre eventuali pubblicazioni specializzate.
3.2. - I "Quaderni" raccolgono studi e documentazioni su singoli argomenti. La loro pubblicazione è di competenza del Direttore della rivista GEAM subordinatamente al parere favorevole del Comitato Scientifico; essi sono editi occasionalmente e con spese a carico degli Autori.
3.3. - Per gli "Atti di convegni" valgono le norme di volta in volta stabilite dai Comitati di organizzazione delle singole manifestazioni.

4. Sezioni
4.1. - La costituzione delle Sezioni, previste dall'art. 3 dello Statuto, avviene per iniziativa di almeno 25 Soci.
4.2. - La proposta di costituzione di una Sezione, firmata dai richiedenti, dovrà recare l'indicazione degli scopi che questi si propongono ed essere accompagnata dalla relativa bozza di Regolamento. Tale proposta dovrà pervenire al Presidente dell'Associazione che la presenterà al Consiglio Direttivo per l'esame di compatibilità con le norme statutarie e con il bilancio dell'Associazione.
4.3. - L'approvazione della costituzione di una Sezione e del relativo Regolamento da parte dell'Assemblea è possibile solo se è posta all'ordine del giorno.
4.4. - La sede di ogni Sezione può anche essere diversa da quella dell'Associazione; nel caso in cui sia la stessa, la Sezione è tenuta a contribuire alle relative spese.
4.5. - L'attività delle Sezioni dovrà essere programmata in modo da non interferire con le manifestazioni dell'Associazione; di essa dovrà essere tempestivamente data comunicazione al Presidente dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo dell'Associazione dovrà inoltre pervenire periodicamente un resoconto dell'attività autonoma di ogni Sezione.
4.6. - Ogni Sezione è diretta ed amministrata da un proprio Consiglio Direttivo, formato da non meno di 6 e da non più di 12 membri eletti dall'Assemblea della Sezione, con le medesime scadenze del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e da membri cooptati dal Consiglio Direttivo della Sezione in numero non superiore ad un terzo di quelli eletti. Presidente, Tesoriere e Segretario della Sezione sono eletti dal Consiglio Direttivo della Sezione fra i suoi membri.
4.7. - Le Sezioni si amministrano autonomamente. Ogni Sezione è tenuta a presentare, a richiesta del Presidente dell'Associazione o del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, la contabilità relativa ai propri fondi.
Ogni Sezione dovrà autofinanziarsi, salvo che per il contributo accordato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in sede di compilazione del bilancio preventivo. A tal fine è autorizzata a stabilire per i propri aderenti dei contributi supplementari alla quota sociale annuale.
4.8. - È necessaria l'autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione affinché la Sezione possa richiedere ed accettare contributi diversi da quelli supplementari stabiliti per la quota annuale degli aderenti alla Sezione stessa.

5. Assemblea e Soci
5.1. - Eventuali deleghe debbono essere presentate per iscritto prima dell'inizio di ogni Assemblea al Segretario Generale dell'Associazione, che procederà alla relativa annotazione a verbale.
5.2. - La convocazione dell'Assemblea, quando avvenga su richiesta di almeno il 10% dei Soci aventi diritto di voto - ai sensi del 3° comma dell'art. 11° dello Statuto - è soggetta alla seguente procedura:
a) la richiesta di convocazione deve essere presentata al Presidente per iscritto;
b) essa deve contenere indicazioni sull'argomento da sottoporre a discussione ed essere sottoscritta da tutti i richiedenti;
c) al Presidente è riservato il diritto di stabilire la data di convocazione; la riunione dovrà comunque avere luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
5.3. - Hanno diritto di essere condidati per le cariche sociali e di essere eletti Soci Sostenitori ed Ordinari, siano essi a titolo collettivo od individuale. Per i Soci collettivi, all'atto della candidatura dovrà essere indicata la persona che li rappresenta (legale rappresentante o delegato permanente).

6. Consiglio Direttivo
6.1. - Per l'elezione dei membri elettivi del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo in carica, al fine di evitare dispersione di voti, avrà cura di predisporre una lista di 15 nomi di Soci disposti ad accettare l'eventuale incarico, tenendo conto dei suggerimenti pervenuti da gruppi di Soci e delle singole candidature eventualmente avanzate; in tale lista i nomi di eventuali consiglieri uscenti rieleggibili saranno opportunamente contrassegnati.
La lista presentata dal Consiglio Direttivo non costituisce pregiudizio per l'eleggibilità di qualunque altro Socio Sostenitore od Ordinario.
6.2. - Le schede di votazione contengono 15 caselle ed ogni Socio potrà esprimere il voto per non più di 15 nomi di Soci Sostenitori ed Ordinari, purché rieleggibili.
6.3. - Il diritto del Socio a fare pervenire per posta il suo voto per l'elezione dei membri elettivi del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, si esercita nei modi seguenti:
- almeno 30 giorni prima dell'elezione il Presidente invia a tutti i Soci il materiale per l'elezione (scheda di votazione con la lista dei candidati proposti dal Consiglio Direttivo; busta munita di talloncino di riscontro; altra busta di formato maggiore per la spedizione);
- Il Socio che intenda esercitare il diritto di cui sopra, compilata la scheda elettorale, la chiude nella prima busta, ne firma leggibilmente il talloncino e chiude tale busta nell'altra più grande, che spedisce all'indirizzo dell'Associazione.
6.4. - Preliminarmente allo scrutinio sono eliminate le buste di voto inviate per posta da Soci che prendono parte alle elezioni in Assemblea.
All'atto dello scrutinio tutti i talloncini delle buste inviate per posta o consegnate in Assemblea sono staccati registrando i nomi dei votanti.
6.5. - Per essere eletti occorre avere ottenuto almeno 25 voti.
A conclusione delle elezioni sarà compilata una lista di 15 Soci ordinari in ordine di preferenze decrescenti, contenente al massimo, - ai sensi del 3° comma dell'art. 12 dello Statuto - i nomi di 10 Consiglieri uscenti e rieleggibili.
Nei casi di parità vangolo preferenzialmente l'anzianità d'iscrizione all'Associazione e, ulteriormente, l'anzianità anagrafica.
6.6. - Nel caso in cui non siano risultati eletti 15 Consiglieri, si procederà ad effettuare tra i presenti nel corso della stessa Assemblea elezioni suppletive per il numero di Consiglieri mancante. Si possono indire sino a 2 elezioni suppletive. In tali elezioni possono essere candidati solo quei Soci che hanno ottenuto voti nella consultazione generale e risulteranno eletti: nella prima, quei Soci che avranno raccolto i voti della maggioranza dei presenti, nella seconda, quelli che avranno totalizzato il maggiore numero di voti.
6.7. - Nel caso si rendessero necessarie nuove elezioni straordinarie del Consiglio Direttivo decaduto ai sensi dell'8° comma dell'art. 12 dello Statuto, la durata in carica del nuovo Consiglio eletto sarà tale da non variare la data delle scadenze del Consiglio medesimo. Conseguen-temente il periodo di durata in carica del nuovo Consiglio Direttivo è così stabilito: nel caso in cui l'elezione straordinaria si rendesse necessaria durante il primo biennio del mandato triennale il nuovo Consiglio Direttivo scadrà col triennio corrente; nel caso invece in cui l'elezione straordinaria dovesse avvenire nel terzo anno del mandato triennale, il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica per la restante parte dell'anno corrente e per l'intero successivo triennio.
6.8. - I Soci Sostenitori a titolo non individuale ed i Soci Ordinari collettivi, se eletti a far parte del Consiglio Direttivo, dovranno partecipare a mezzo del loro legale rappresentante o di suo delegato permanente. Tale principio, nel caso di Soci collettivi eletti senza precedente candidatura, si realizza mediante segnalazione al Presidente uscente del nome della persona designata, entro 15 giorni dalla data dell'elezione. L'Associazione non assume responsabilità alcuna verso il Socio Collettivo rappresentato.
6.9. - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo aver provveduto alla nomina delle cariche sociali, definisce le funzioni ed i compiti speciali da attribuire a Tesoriere e Segretario Generale.
Può inoltre conferire in qualunque momento ai Vice-Presidenti e ad altri Consiglieri compiti particolari. Su proposta del Tesoriere e del Segretario Generale può ulteriormente affidare a Soci non membri del Consiglio Direttivo compiti di collaborazione per il miglior disbrigo delle mansioni a questi attribuite.
6.10. - Sono normalmente invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, i Direttori delle pubblicazioni periodiche dell'Associazione e delle Sezioni, e, in relazione agli argomenti all'o.d.g., i Revisori dei Conti.
Il Responsabile della Segreteria potrà essere chiamato a partecipare - senza diritto di voto - alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo, collaborando con il Segretario Generale per la redazione dei relativi verbali.

7. Presidente
7.1. - Ai fini dell'applicazione del 3° comma dell'art. 13 dello Statuto che demanda al Presidente, con l'assistenza del Tesoriere e del Segretario Generale, compiti esecutivi ed il disbrigo della normale amministrazione, il Presidente conserva, anche in tale ambito, diritto di firma isolata in nome dell'Associazione, con possibilità di delega, come indicato al primo comma dell'art. 13 dello Statuto, ai Vice Presidenti ed al Segretario Generale.
7.2. - In particolare, il Presidente può operare singolarmente per la firma su conti correnti bancari e simili ed in merito ha facoltà di delega per firma disgiunta nei riguardi del Tesoriere e del Segretario Generale.

8. Segretario Generale
8.1. - Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, è compito del Segretario Generale curare il funzionamento degli uffici dell'Associazione, che constano di due distinte unità operative: la Segreteria e la Segreteria di Redazione della rivista GEAM, ciascuna delle quali è gestita da un funzionario responsabile.
8.2. - Il Segretario Generale è responsabile nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo della corretta esecuzione, da parte degli Uffici, delle competenti deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

9. Collegio dei Revisori dei Conti
9.1. - Per la formazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per cui i membri in carica sono rieleggibili senza limitazioni, i singoli Soci Sostenitori ed Ordinari, collettivi ed individuali, che intendano candidarsi per le elezioni devono comunicare la loro disponibilità al Presidente almeno 45 giorni prima della data preannunciata per le elezioni.
9.2. - Le elezioni del Consiglio dei Revisori dei Conti riguardano 5 membri, di cui 3 effettivi e 2 supplenti. Pertanto le schede di votazione dovranno contenere 5 caselle, di cui 3 per i membri effettivi e 2 per i membri supplenti: ogni Socio può esprimere il voto per non più di 5 nomi di Soci Sostenitori e Ordinari.
9.3. - Il diritto del Socio a far pervenire per posta il suo voto per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, si esercita nei modi seguenti:
- almeno 30 giorni prima dell'elezione il Presidente invia a tutti i Soci il materiale per l'elezione (schede di votazione con l'elenco dei Soci che si sono candidati; busta munita di talloncino di riscontro; altra busta di formato maggiore per la spedizione, che può essere la medesima da usare per il Consiglio Direttivo qualora le elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti siano abbinate a quelle del Consiglio Direttivo);
- Il Socio che intende esercitare il diritto di cui sopra, compilata la scheda elettorale, la chiude nella prima busta, ne firma leggibilmente il talloncino e chiude tale busta in quella di spedizione (che può essere la medesima da usare per l'elezione del Consiglio Direttivo nel caso di votazioni abbinate).
9.4. - Valgono per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti le medesime procedure indicate nel punto 6.4. per l'elezione del Consiglio Direttivo.
9.5. - A conclusione delle votazioni, risulteranno eletti, rispettivamente per ciascuna delle due categorie (membri effettivi e membri supplenti) i Soci che avranno raccolto il maggior numero di voti e comunque non meno di 25. Nei casi di parità valgono le norme citata al punto 6.5.
9.6. - Nel caso in cui non siano risultati eletti 5 Revisori, si provvederà ad effettuare tra i presenti nel corso della stessa Assemblea elezioni suppletive con modalità e limiti analoghi a quelli previsti per il Consiglio Direttivo e citati al punto 6.6.
9.7. - I Soci Sostenitori a titolo non individuale e i Soci Ordinari Collettivi, se eletti a far parte del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno parteciparvi a mezzo del loro legale rappresentante o di suo delegato permanente. Tale principio, nel caso di Soci collettivi eletti senza precedente candidatura, si realizza mediante segnalazione al Presidente uscente del nome della persona designata, entro 15 giorni dalla data dell'elezione.

10. Personale e organizzazione
10.1. - Le funzioni e i compiti del personale addetto agli Uffici dell'Associazione, come pure i criteri per l'organizzazione delle varie iniziative sociali, sono definiti dal Consiglio Direttivo.

11. Quote sociali e impegno dei Soci verso l'Associazione
11.1. - Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare della quota annuale dell'Associazione valida per l'anno successivo per le varie categorie di Soci.
11.2. - L'Ammontare delle quote dei Soci Sostenitori è fissato, per i Sostenitori a carattere individuale in quattro volte quello del Socio Ordinario Individuale, per i Sostenitori a carattere collettivo in non meno di cinque e non più di dieci volte. Quello del Socio Ordinario Collettivo in due volte e quello dei Soci Juniores in non più della metà.
11.3. - Quote di associazione agevolate possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo per i Soci di Associazioni con le quali l'Associazione Georisorse e Ambiente abbia stabilito relazioni preferenziali.
11.4. - La quota annuale di Associazione deve essere da ogni Socio corrisposta alla Segreteria dell'Associazione entro il 31 maggio dell'anno a cui si riferisce.
11.5. - In caso di ritardo dopo il 31 maggio dell'anno in riferimento) il Socio inadempiente è invitato con lettera a versare il contributo scaduto. In caso di mora maggiore (cioè dopo il 31 dicembre dell'anno in riferimento) viene fatto un ulteriore richiamo con lettera e l'invio delle pubblicazioni è sospeso. Avvicinandosi la mora alla durata biennale per cui è prevista la decadenza da Socio, il richiamo è ulteriormente ripetuto con carattere di diffida.
11.6. - Le quote sociali arretrate di Soci dimissionari o decaduti per morosità o comunque non potute riscuotere, che il Consiglio Direttivo valuti irrecuperabili, potranno essere cancellate dai crediti di fatto dell'Associazione.
11.7. - Nei riguardi dei Soci debitori di una quota annuale o di Soci decaduti per morosità biennale, resta peraltro fermo il diritto dell'Associazione di richiedere il pagamento delle quote non corrisposte, come norma pregiudiziale nell'eventualità di istanza di riammissione all'Associazione.
11.8. - Il Socio che - giunto al terzo anno di appartenenza all'Associazione - intende dimettersi deve far pervenire al Presidente apposita lettera entro il 31 dicembre di ogni anno affinché l'impegno verso l'Associazione non resti automaticamente rinnovato per l'anno successivo.
11.9. - Le iscrizioni all'Associazione concesse ai sensi del 3° comma dell'art. 6 dello Statuto sono deliberate a titolo gratuito per l'anno di iscrizione. Per i singoli casi, su proposta motivata del Presidente, l'esonero dalla corresponsione della quota sociale annua può essere esteso dal Consiglio Direttivo anche ad anni successivi.
Il Consiglio Direttivo può altresì annualmente concedere l'esonero dalla corresponsione della quota sociale a singoli Soci che avbbiano acquisitop benemerenze nei confronti dell'Associazione.